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Il dibattito intorno al suicidio assistito e all’eutanasia è in continua evoluzione, in quanto molte legislature si stanno ancora interrogando sui confini etici di questa pratica, e su quali implicazioni può avere. Periodicamente un fatto di cronaca — come la morte delle gemelle Kessler — riaccende i riflettori su questo tema, e arricchisce di un tassello un mosaico molto più ampio.

Data la complessità e la delicatezza dell’argomento, è opportuno iniziare con qualche definizione: si tende spesso a fare confusione tra suicidio assistito, eutanasia attiva e passiva, ma si tratta di tre cose molto diverse.

Cos’è il suicidio assistito e che differenza c’è con l’eutanasia

Per suicidio assistito si intende la fornitura da parte di un terzo — di solito un medico — dei mezzi o delle istruzioni che permettono a una persona di provocare la propria morte, mentre l’atto finale è compiuto dal paziente stesso.

L’eutanasia, invece, è l’atto con cui un terzo provoca direttamente la morte del paziente, per esempio mediante somministrazione di farmaci (eutanasia attiva), oppure attraverso l’interruzione di cure senza le quali il paziente non può sopravvivere (eutanasia passiva). La distinzione è rilevante perché incide sulla qualificazione giuridica dell’atto e sulle responsabilità penali e professionali degli operatori sanitari.

Suicidio assistito ed eutanasia nel mondo

La disciplina varia significativamente da Paese e Paese: alcuni ordinamenti hanno previsto norme specifiche che consentono l’eutanasia e/o il suicidio assistito in precise condizioni; altri vietano esplicitamente entrambe le pratiche.

Ad esempio, in Canada l’assistenza medica a morire (“Medical Assistance in Dying”, MAID) è regolata a livello federale: la legge definisce i requisiti di eleggibilità, le procedure di richiesta e i limiti stabiliti dal legislatore. Non è tuttavia possibile per i cittadini stranieri sottoporsi a questa procedura.

Anche in alcuni Stati degli Stati Uniti esistono norme che consentono la prescrizione di farmaci letali per l’autosomministrazione da parte di pazienti terminali, ad esempio Oregon, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, Nuovo Messico, District of Columbia, Hawaii, Maine e New Jersey. In particolare, la legge dell’Oregon viene presa come modello internazionale di legge sicura ed efficace dal 1997.

Le normative in Europa

In Europa, la situazione è molto differenziata: ci soffermeremo solo sui Paesi che consentono in maniera più o meno esplicita il suicidio assistito e/o l’eutanasia.

Austria

Il suicidio assistito è stato legalizzato dal Parlamento austriaco nel 2022. È consentito agli adulti malati terminali oppure affetti da una condizione permanente e debilitante. Le persone idonee possono avere accesso a farmaci per porre fine alla propria vita per autosomministrazione. La Corte costituzionale austriaca ha revocato il divieto assoluto sul suicidio assistito, stabilendo che “violava il diritto all’autodeterminazione”.

Belgio

In Belgio, la legge del 28 maggio 2002 legalizza l’eutanasia a determinate condizioni. La legge consente agli adulti e ai minorenni (con il consenso dei genitori) di sottoporsi alla pratica qualora si trovino in uno stato di sofferenza fisica o psicologica costante e insopportabile, causata da una malattia incurabile o dalle conseguenze di un incidente, e che la richiesta sia scritta, volontaria, ponderata e ripetuta.

Germania

In Germania non esiste una vera e propria legge che consenta il suicidio assistito, ma la Corte costituzionale tedesca ha stabilito che esiste un diritto costituzionale alla morte autodeterminata.

Secondo la Corte costituzionale, il diritto a una morte autodeterminata è sancito nella Costituzione e comprende la libertà di cercare e utilizzare l’assistenza fornita da terzi. Il Bundestag sta elaborando una normativa per regolare la materia sulla base della sentenza, ma finora nessun tentativo è andato a buon fine.

Lussemburgo

L’eutanasia e il suicidio assistito in contesto medico sono stati legalizzati in Lussemburgo nel marzo 2009. La legge consente a una persona che soffre in modo insopportabile a causa di una malattia, e che sia mentalmente capace, di richiedere assistenza medica alla morte.

Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi è prevista una procedura legale che autorizza la “terminazione della vita su richiesta e l’aiuto al suicidio” a condizione che il medico rispetti criteri e obblighi di verifica previsti dalla normativa (ad esempio, che il paziente sia consapevole e lucido nella sua volontà e che la sua sofferenza sia insostenibile) e sottoponga il caso a revisione.

Anche nei Paesi Bassi è possibile per un minore sottoporsi alla procedura, a partire dall’età di 12 anni: fino ai 15, è necessaria l’autorizzazione dei genitori, mentre a 16 e 17 anni è sufficiente che siano consultati ma l’autorizzazione non è obbligatoria.

Portogallo

Il Portogallo ha legalizzato l’eutanasia e il suicidio medicalmente assistito per adulti capaci di intendere e volere, affetti da sofferenza duratura, grave e insopportabile derivante da malattia grave e incurabile. È riservata a cittadini e residenti.

Spagna

La Spagna ha approvato una legge per legalizzare l’eutanasia e il suicidio assistito nel marzo 2021. La legge consente agli adulti con malattie gravi e incurabili che causano sofferenza insopportabile di scegliere di porre fine alla propria vita. Devono essere in grado di dare un consenso informato. La normativa permette sia l’eutanasia volontaria sia il suicidio assistito e si applica solo ai cittadini spagnoli e ai residenti.

Svizzera

In Svizzera non esiste una legge specifica che legalizzi il suicidio assistito; il codice penale vieta “l’istigazione o l’assistenza al suicidio per motivi egoistici”, ma gli atti compiuti senza motivazioni egoistiche restano legali. Questo permette anche ai non residenti svizzeri di accedere all’assistenza fornita da diverse organizzazioni nate a tale scopo, come Dignitas. L’eutanasia è illegale in tutte le forme. Ogni persona deve compiere da sé l’atto finale.

Il quadro normativo in Italia

Nel diritto penale italiano l’istituto che storicamente riguarda l’istigazione o l’aiuto al suicidio è l’articolo 580 del codice penale, che sanziona chi “determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione”. Il testo dell’articolo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il quadro si è tuttavia modificato per via giurisprudenziale. Con la sentenza n. 242 del 2019 la Corte costituzionale ha messo in discussione la legittimità costituzionale di parti dell’art. 580 c.p. nella misura in cui il reato non esclude la punibilità di chi fornisce l’agevolazione al suicidio in casi specifici previsti dalla Corte.

Ma prima di analizzare la decisione della Corte, ripercorriamo le tappe di quello che è probabilmente il caso più famoso ed emblematico in Italia, culminato con questa storica sentenza.

Il caso Dj Fabo

Nella sentenza viene fatto ampio riferimento alla vicenda di Fabiano Antoniani (noto come DJ Fabo), che nel 2014 fu vittima di un grave incidente stradale che lo rese tetraplegico e affetto da cecità bilaterale corticale.

Le sue condizioni gli impedivano di essere autonomo nella respirazione, nell’alimentazione e nell’evacuazione. Inoltre, era attraversato da spasmi e contrazioni accompagnate da forti dolori fisici, che non potevano essere lenite farmacologicamente se non ricorrendo alla sedazione profonda.

Nel corso degli anni successivi all’incidente, dopo diversi ricoveri ospedalieri e a fronte di un’impossibilità di recupero totale, aveva maturato la volontà di porre fine alla propria vita. Malgrado la resistenza di familiari e fidanzata, si mise in contatto con associazioni svizzere che fornivano questo tipo di aiuto.

Nel 2017 Dj Fabo venne accompagnato in Svizzera da Marco Cappato, che si era offerto di aiutarlo. Lì, il personale della struttura verificò il suo stato di salute, la sua volontà e la sua capacità di assumere autonomamente il farmaco letale. Due giorni dopo, attivò con la bocca uno stantuffo attraverso il quale si iniettò la sostanza. Al ritorno in Italia, Marco Cappato si autodenunciò ai carabinieri.

In merito alla vicenda, la Corte costituzionale si è espressa dichiarando:

“L’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.

In precedenza, la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, che disciplina il consenso informato, aveva riconosciuto il diritto del paziente a rifiutare trattamenti e a formulare le proprie volontà in ordine alle cure, ribadendo la centralità dell’autodeterminazione nel rapporto medico-paziente. Tale legge non legalizza né l’eutanasia né il suicidio assistito, ma costituisce un quadro normativo di riferimento per le scelte terapeutiche e per la pianificazione anticipata delle cure.

Quali sono le implicazioni della sentenza n. 242 del 2019

La sentenza della Corte costituzionale ha avuto un effetto di “apertura” teorica: ha definito un ambito in cui l’agevolazione al suicidio potrebbe non essere più automaticamente punibile, subordinandolo però a condizioni rigorose e verifiche.

In particolare, la Corte costituzionale ha individuato quattro condizioni obbligatorie per potersi sottoporre al suicidio assistito: la persona che ne fa richiesta deve essere pienamente capace di intendere e volere, deve avere una patologia irreversibile, deve sopportare gravi sofferenze fisiche o psichiche, e deve sopravvivere grazie a trattamenti di sostegno vitale.

Rimane, tuttavia, l’assenza di una disciplina normativa organica di dettaglio approvata dal Parlamento che stabilisca procedure, tutele e responsabilità in modo esaustivo. Per questo motivo, casi concreti continuano a essere soggetti a esame giudiziario e a valutazione clinica e amministrativa, e talvolta a proposte legislative successive.

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